Vaccinazione nei luoghi di lavoro: il documento del Garante Privacy fornisce importantissime indicazioni sulle misure da mettere a regime.
Con il provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito importanti indicazioni relative ai comportamenti e alle misure da adottare riguardo la vaccinazione dei dipendenti.
Anche in questo contesto eccezionale occorre infatti che ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del piano vaccinale (datore di lavoro, anche in forma associata, medico competente o altro personale sanitario individuato) operi nell’ambito e nei limiti previsti dalla rispettiva disciplina applicabile, che ne costituisce la base giuridica.
Evitando così la confusione di ruoli che può dare adito a una circolazione illecita di informazioni, e che potrebbe determinare effetti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati.
Il documento ha il fine di perseguire la duplice esigenza di:
La piena attuazione e l’implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dipenderanno da:
In primo luogo, il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e, in pari tempo, di medicina del lavoro.
Tali trattamenti sono infatti espressamente affidati, anche dal protocollo, esclusivamente a professionisti sanitari, come ad esempio:
Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione:
Anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di supporto resta salvo il divieto, per il datore di lavoro, di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti.
La somministrazione del vaccino:
“è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità. E dunque in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19”.
E inoltre deve essere effettuata all’interno dei locali, individuati dal datore di lavoratore nel rispetto dei requisiti e con la supervisione dell’autorità sanitaria competente.
Infine, quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
In tal caso si potrà quindi procedere alla giustificazione dell’assenza, ove richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all’interessato di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici.
A questo link potete consultare il testo integrale del documento.
Fonte: articolo tratto da lasettimanagiuridica.it